Architetto Stefano Camerada

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ARTICOLO ARCHITETTURA D'INTERNI - Distacco dall'impianto condominiale

2025-04-10 11:40

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ARTICOLO ARCHITETTURA D'INTERNI - Distacco dall'impianto condominiale

ARTICOLO ARCHITETTURA D'INTERNI


Distacco dall'impianto condominiale


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Il codice civile nel Libro terzo “della proprietà”, Titolo VII “della Comunione”, Capo II “del condminio negli edifici” all'artcolo 1118 “Dirittti dei partecipanti sulle parti comuni”

stabilisce che il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.”

Il mantenimento dell'obbligo delle spese è sancito anche dal paragrafo precedente che cita “Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.” e dall'art. 1123 (ripartizione delle spese) dove al capo primo dice “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione.”
restando l'impianto di riscaldamento condominiale, considerato tra le parti comuni dell'edificio come descritto nell'art 1117 al punto 3), comunque di proprietà, poiché lo stesso art. 1118 cita "il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni"


In relazione ai limiti imposti per il distacco dall'impianto condominiale ed in particolare ai limiti dei notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini,

risulta, per “gli squilibri”, onere del condomino che intende distaccarsi far predisporre una diagnosi energetica da parte di un tecnico abilitato, dettata dal paragrafo 5.3 dell'allegato 1 del DM 26/06/2015 e una relazione tecnica che in ragione della diagnosi energetica motivi il distacco e l'assenza di notevoli squilibri dell'impianto oggetto di ristrutturazione.

Tale documentazione tecnica, secondo la sentenza n.8 pubbl. il 05/01/2022 del Trib. Busto Arsizio sez. III, può venire meno nel caso che “l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzatoauto il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti” richiesti dall'art. 1118 del c.c. per il distacco.

per gli “aggravi di spesa”, segue l'interpretazione che i condomini che si sono distaccati oltre ad essere “tenuti a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma debbano contribuire alle spese di esercizio solo in relazione ai c.d. consumi involontari (quota di energia termica utile riferita alle dispersioni dell'impianto termico non estratta intenzionalmente dal singolo utente) … (quota di inefficienza dell'impianto), dal momento che, altrimenti, vi sarebbe un incremento dei costi sostenuti dagli altri condomini.”  (sentenza n.8 pubbl. il 02/01/2019 del Trib. Roma sez. V.)

Arch. Stefano Camerada