Intervento su facciate / involucro edilizio Obbligo del rispetto dei requisiti minimi per interventi di contenimento dei consumi energetici ed inserimento di isolamento termico Inquadrato l'intervento come manutenzione ordinaria di cui al D.Lgs 222/2016 tabA sez II Edilizia Att. 1), di cui al DPR 380/2001 art.3 c.1, lett. a) e art.. 6 c.1 lett. a), in quanto rientrante nelle opere di rifacimento, riparazione e tinteggiatura di intonaci interni ed esterni (comprese opere correlate), le opere. sulle facciate degli edifici, devono rispettare i requisiti minimi legati agli interventi oggetto di contenimento dei consumi energetici, conseguenti alla valutazione di una relazione energetica ed eventuale necessità di inserimento di isolamento termico, se rientranti nel rispetto delle norme di settore dell'efficientamento energetico. tale intervento inizialmente veniva escluso dall'ambito d'intervento del D.Lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” poiché l'art.3 c.2 imponeva l'applicazione ad interventi fino alla manutenzione straordinaria. Successivamente con l'introduzione dell'art.3 c. 2-ter, il D.Lgs 192/2005 fa rientrare anche la manutenzione ordinaria e così anche tale intervento nelle opere di riqualificazione energetica o ristrutturazione importante. l'inserimento in una o nell'altra tipologia d'intervento citate (riqualificazione energetica e ristrutturazione importante) è data dalla quantità in percentuale delle opere realizzate rispetto all'intero involucro edilizio. l'esclusione dall'applicazione delle prescrizioni della norma risulterebbe, tra l'altro, solo con l'intervento inferiore al 10% rispetto all'involucro edilizio, di cui al punto 1.4.3 del DM 26/06/2005. Una nota di rilievo è da rilevare nella determinazione della soglia di incidenza (percentuale da considerare d'intervento). Tale percentuale si valuta considerando l'intero involucro edilizio, sia i prospetti per intero esterni ed eventualmente interni su cavedio (superfici opache cioè murature e superfici trasparenti cioè finestre) sia la totalità della copertura sia la totalità dei solai contro terra. Tale valutazione potrebbe portare a definire per ipotesi l'intervento del 50% sull'intonaco su un solo prospetto, all'interno della soglia del 10% rispetto all'intero involucro edilizio. Segnalo le norme che regolano l'intervento legato al contenimento dei consumi energetici ed un breve excursus degli articoli interessati direttamente L. 10/91 ed il D.Lgs 192/2005 al quale segue il DM 26/06/2015 Legge Regionale 22 del 2007 Regolamento Edilizio Il D.Lgs 192/2005 all'art. 3 nell'ambito d'intervento al c. 2 lett. c), impone l'applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali al limite "la manutenzione straordinaria" dell'involucro edilizio al c. 2-ter introdotto successivamente (dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013), disciplina le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto "al limite per quello che interessa l'intervento considerato" di ristrutturazioni importanti o riqualificazione energetica, intendendosi per: art. 2, comma 1, l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies quater); art. 2, comma 1, l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture; Il DM 26/06/2015 all'Allegato 1 punto 1.4.1 specifica ulteriormente ciò che s'intende per ristrutturazioni importanti e cioè interventi che interessano gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. e continua specificando di considerare elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture C'è da aggiungere che al punto 1.4.3 nelle deroghe risultano tra l'altro esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: "gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o il rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;" Arch. Stefano Camerada